TOPONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA
Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 (Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente):
Art. 10
Il Comune provvede alla indicazione dell’onomastica stradale e della numerazione civica. I proprietari di fabbricati provvedono alla indicazione della numerazione interna”.
D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 (Regolamento anagrafico della popolazione residente):
Art. 41 (Denominazione vie)
- Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione da indicarsi su targhe di materiale resistente.
- Costituisce area di circolazione ogni spazio /piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, calle e simili) del suolo pubblico o aperto al pubblico destinato alla viabilità.
- L’attribuzione dei nomi deve essere effettuata secondo le norme di cui al R.D. 10.05.1923, n. 1158, convertito dalla legge 17.04.1925, n. 473, e alla legge 23.06.1927, n. 1188, in quanto applicabili.
Art. 42 (Numerazione civica) - Le porte e gli altri accessi dall’area di circolazione all’interno dei fabbricati di qualsiasi genere devono essere provvisti di appositi numeri da indicarsi su targhe di materiale resistente.
- L’obbligo della numerazione si estende anche internamente ai fabbricati per gli accessi che immettono nelle abitazioni o in ambienti destinati all’esercizio di attività professionali, commerciali e simili.
- La numerazione degli accessi sia esterni che interni, deve essere effettuata in conformità alle norme stabilite dall’ISTAT
Art. 43 (Obblighi dei proprietari dei fabbricati)
- Gli obblighi di cui all’art. 42 devono essere adempiuti non appena ultimata la costruzione del fabbricato.
- A costruzione ultimata e comunque prima che il fabbricato possa essere occupato, il proprietario deve presentare al comune apposita domanda per ottenere l’indicazione del numero civico.
- Con la domanda di cui al comma 2 il proprietario del fabbricato deve chiedere, occorrendo, anche la determinazione dei criteri per l’indicazione della numerazione interna da effettuarsi a cura del proprietario stesso. Qualora l’indicazione della numerazione interna non venga effettuata dal proprietario, vi provvede il comune addebitandogli la relativa spesa.
- La domanda deve essere presentata mediante modello conforme all’apposito esemplare predisposto dall’istat. In esso inoltre dovrà essere indicato il numero totale degli accessi, individuati secondo quanto prescritto nel comma 3 dell’art. 42.