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Dispensa concessa dai Consigli di
Leva Dispensa concesssa dal Ministero della
Difesa
Scheda esplicativa per la richiesta di dispensa per
motivi di lavoro;
La dispensa dal compiere la ferma di leva, è il beneficio a
seguito del quale l'interessato non svolge il servizio militare. Il
provvedimento è adottato dall'autorità militare
competente, previa istruttoria a cura dell'Ufficio leva
Comunale.
Chi può fare domanda
Possono inoltrare domanda tutti coloro che sono
residenti e/o iscritti nelle liste di leva del Comune di Darfo
Boario Terme, che ritengano di trovarsi in una delle seguenti
condizioni:
art.7 c. 1 del Decreto Legislativo n. 504 del
30.12.1997
-
a) orfano di entrambi i genitori, con funzioni
di capo famiglia, con fratelli minorenni a carico;
-
b) arruolato con prole;
-
c) figlio, unico maggiorenne e convivente di
genitore portatore di handicap che lo renda non autosufficiente, o
invalido civile affetto da mutilazione o invalidità analoghe a
quelle per le quali è previsto l'accompagnamento ai sensi del
DPR n. 834/1981;
-
d) primogenito o unico figlio di genitori
viventi, dei quali uno affetto da infermità permanente ed
insanabile che lo renda inabile ad esplicare la sua abituale
attività lavorativa, ovvero di padre vedovo o celibe o di
madre vedova o nubile, purché in tutti i casi, a causa della
partenza alle armi dell'arruolato, la famiglia venga a perdere i
necessari mezzi di sussistenza;
-
e) unico fratello convivente di portatore di
handicap affetto da grave patologia, non
autosufficiente;
-
f) vittima di reato di sequestro di persona
che, a causa di tale reato o come diretta conseguenza di esso, sia
stato privato della libertà personale o delle condizioni di
normale salute fisica o psitica per un periodo di almeno 60
giorni;
-
g) fratello di militare deceduto durante la
prestazione del servizio militare.
Per questi casi la domanda deve essere
presentata entro il trimestre in cui gli interessati sono
sottoposti a visita di leva o, per situazioni sopravvenute, fino al
giorno precedente l'incorporazione (partenza per il militare).
art.7 c. 3 del Decreto Legislativo n.
504 del 30.12.1997
-
a) difficoltà economiche o familiari
ovvero particolari responsabilità lavorative;
-
b) responsabile diretto della conduzione di
impresa o di attività economica da almeno un anno ovvero di
impresa o attività economica avviata con il sostegno previsto
da istituzioni ed enti pubblici in materia di incentivazione
all'imprenditoria giovanile e al lavoro autonomo;
-
c) minor indice di idoneità
somaticofunzionale o psico-attitudinale attribuito in sede di
visita di leva;
-
d) cittadino impegnato, con meriti
particolari, sul piano nazionale o internazionale, in carriere
scientifiche, artistiche, culturali;
-
d-bis) titolari di una borsa di studio o di un
assegno di ricerca per laureati della durata di almeno un anno,
ovvero frequenza di dottorato di ricerca, presso Università
dell'Unione Europea legalmente riconosciute o presso istituzioni di
livello universitario di altri paesi. Ai fini del conseguimento del
beneficio, il cittadino deve dimostrare la frequenza dei predetti
corsi e il superamento di eventuali esami stabiliti dal piano di
studi o dal programma formativo;
-
d-ter) conseguimento del diploma di
maturità presso la Scuola militare «Nunziatella» di
Napoli o la Scuola militare «Teuliè» di Milano o la
Scuola navale militare «Francesco Morosini» di
Venezia.
D.M. 13-3-2003 Rideterminazione
delle condizioni per la concessione della dispensa dagli obblighi
di leva, ai sensi dell'art. 7, comma 3, lettera a), del D.Lgs. 30
dicembre 1997, n. 504.
Le condizioni previste dall'art. 7, comma 3,
lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, sono
così determinate:
a) appartenente a famiglia che con la partenza alle armi
dell'arruolato, produttore di reddito, verrebbe a perdere i
necessari mezzi di sussistenza, quali individuati nel tempo con
apposito decreto ministeriale ai sensi dell'art. 7, comma 5, del
decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504;
b) situazioni debitorie ereditate o dichiarazioni di fallimento di
attività dei genitori ovvero situazioni debitorie conseguenti
a dichiarazioni di fallimento connesse all'avvio o alla conduzione
di attività economica di cui l'interessato sia il
titolare;
c) figlio di militare deceduto durante la prestazione del servizio
militare ovvero figlio o fratello di militare in congedo o in
riforma per ferite o infermità contratte in servizio e per
causa di servizio limitatamente alla prima e seconda categoria di
invalidità di cui alla tabella A allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, compresi gli
equiparati a dette categorie;
d) orfano di entrambi i genitori, con funzioni di capofamiglia, con
germani maggiorenni a carico;
e) appartenente a famiglia di cui altri due figli abbiano prestato
o prestino servizio militare;
f) primo o altro figlio di genitore caduto nello svolgimento di
attività di lavoro o di deceduto per l'aggravarsi delle
infermità contratte per tali cause;
g) primo o altro figlio di genitore invalido per servizio o del
lavoro di prima e seconda categoria di invalidità di cui alla
tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 1981, n. 834, compresi gli equiparati a dette
categorie;
h) figlio o fratello di vittima della criminalità organizzata,
riconosciuto tale con atti formali della pubblica
amministrazione;
i) appartenente a famiglia di cui un convivente sia affetto da
grave malattia invalidante che richieda cure onerose, sia dal lato
economico che dell'assistenza fisica e morale;
l) datore di lavoro da almeno nove mesi che, per soddisfare gli
obblighi di leva, è costretto al licenziamento del personale
dipendente e a chiudere l'attività;
m) destinatario di una proposta di assunzione con contratto
a tempo indeterminato e a tempo pieno o di una proposta di
assunzione con contratto a tempo determinato e a tempo pieno di
formazione e lavoro o di apprendistato della durata di almeno 12
mesi, ovvero già titolare di un rapporto di lavoro con
contratto a tempo determinato e a tempo pieno di formazione e
lavoro o apprendistato che preveda, alla data della presentazione
della domanda, l'espletamento di almeno 12 mesi di attività
lavorativa. Per gli arruolati in possesso della proposta di lavoro,
l'assunzione deve avvenire entro il termine perentorio di novanta
giorni dalla data di presentazione della domanda.
REQUISITI PER CHIEDERE LA DISPENSA
PER MOTIVI DI LAVORO
PER COLORO CHE SONO GIA'
ASSUNTI
- Lavoro a termine e a
tempo pieno (con contratto di
apprendistato o di formazione
lavoro) non inferiore a 12 mesi (deve
cioè prevedere, alla data di presentazione della
domanda, l'espletamento di almeno 12
mesi di attività lavorativa).
PER COLORO CHE NON SONO ANCORA
ASSUNTI
- Proposta di assunzione per lavoro a
termine e a tempo pieno (con
contratto di apprendistato o di formazione
lavoro) non inferiore a 12 mesi (deve cioè
prevedere, alla data di presentazione della
domanda, l'espletamento di almeno 12
mesi di attività lavorativa) e deve prevedere il
requisito indispensabile dell'assolvimento degli obblighi
militari.
- Proposta di assunzione per lavoro a tempo
indeterminato e a tempo pieno e deve
prevedere il requisito indispensabile dell'assolvimento degli
obblighi militari
DOCUMENTI DA PRESENTARE (attraverso
l'Ufficio Leva del Comune)
- Contratto di lavoro o proposta di
lavoro (secondo i casi)
- Certificato di iscrizione a Camera di Commercio
della Ditta
- Domanda
- Situazione di famiglia (ex mod.17)
- Busta paga (se già assunto)
Si riporta il testo del Decreto del Ministero della Difesa
del 13 marzo 2003 "Rideterminazione delle condizioni per la
concessione della dispensa dagli obblighi di leva ai sensi
dellart. 7, comma 3, del D.Lgs. 30.12.1997, n. 504"
Art. 1, lettera m;
"destinatario di una proposta di assunzione
con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno o di
una proposta di assunzione con contratto
a tempo determinato e a tempo pieno di formazione e lavoro o di
apprendistato della durata di almeno 12 mesi,
ovvero già titolare di un rapporto di
lavoro con contratto a tempo determinato e a tempo pieno
di formazione e lavoro o apprendistato che
preveda, alla data della presentazione della domanda,
lespletamento di almeno 12 mesi di
attività lavorativa. Per gli arruolati in
possesso della proposta di lavoro, lassunzione deve
avvenire entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data
di presentazione della domanda. Il provvedimento di
dispensa diviene privo di effetto qualora, entro il termine
perentorio compreso tra il duecentodecimo giorno e il
duecentosessantesimo giorno dallinizio del rapporto di lavoro che
ha dato luogo alla dispensa (periodo entro il quale larruolato
è considerato sospeso dallavviamento alle armi),
linteressato non presenti la certificazione che comprovi la
vigenza del contratto di lavoro in corso."
PER INFORMZIONI RIVOLGERSI
A:
UFFICIO LEVA DEL COMUNE - tel.
0364-541123
DISTRETTO MILITARE DI BOLOGNA - tel. 051-584130
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