Ritardo (Rinvio) per Motivi di Studio
PRIMA RICHIESTA DI RITARDO PER MOTIVI DI
STUDIO
I Giovani chiamati a visita, nati nel terzo
quadrimestre 1985, possono presentare domanda di ritardo entro il
giorno di presentazione indicato sul precetto.
Devono inviare la richiesta di ritardo, per motivi di studio,
allegando:
-
domanda firmata dall'interessato o da un genitore se minorenne;
(allegato 1)
-
autocertificazione sulla condizione di
iscritto all'anno scolastico oggetto del ritardo (allegato 2 del
precetto) firmata dall'interessato o da un genitore (se minorenne)
oppure il certificato di iscrizione e frequenza rilasciato dalla
scuola (soprattutto per chi presenta domanda dal 15 settembre al 31
dicembre);
-
fotocopia della carta d'identità della
persona che firma;
SPEDIRE il tutto a :"DISTRETTO
MILITARE - Ufficio Leva - Via Castelfidardo, 11 - 40123 BOLOGNA"
con raccomandata A.R.
Coloro che inviano la domanda di ritardo per studio
NON devono presentarsi a visita.
Entro il 30 settembre di ogni anno dovrà poi
essere inviata una nuova domanda di ritardo
allegando l'autocertificazione o il certificato della scuola.
CONTINUAZIONE DEL RITARDO PER MOTIVI DI
STUDIO
A. DOMANDA:
La domanda su apposito
modulo prestampato per la continuazione nel
beneficio del ritardo deve essere presentata all'Ufficio
Reclutamento del Distretto Militare di appartenenza, direttamente o
inviata tramite raccomandata A.R. (in tal caso fa fede la data del
timbro postale) utilizzando lo specifico stampato disponibile
presso i Distretti Militari.
NOTA:
se la domanda per la continuazione nel beneficio del ritardo viene
inviata per posta deve essere accompagnata da copia del documento
di riconoscimento del dichiarante.
B. DESTINATARI DEL BENEFICIO:
Gli studenti che frequentano in Italia o nei Paesi della
Comunità Europea il terz'ultimo, penultimo e ultimo anno di
istituti di istruzione secondaria superiore, corsi universitari e i
laureati iscritti a corsi di specializzazione, perfezionamento,
dottorato di ricerca o a scuole a ordinamento speciale post laurea,
purchè conseguano titoli di studio legalmente
riconosciuti;
C. TERMINI DI PRESENTAZIONE
DELL'ISTANZA DI RITARDO:
Il termine perentorio entro il quale le domande successive alla
prima per la continuazione del ritardo per motivi di studio
devono essere presentate o inviate è:
-
il 30 settembre, per le domande presentate da
giovani che si immatricolano ad un corso universitario e da
studenti che frequentano corsi di istruzione secondaria di II
grado;
-
il 31 dicembre, per le domande presentate da
studenti già immatricolati a corsi universitari in anni
precedenti;
-
il giorno che precede la data di presentazione
alle armi per le domande avanzate da giovani che:
-
acquisiscono i requisiti previsti dall'art. 2
o dall'art.3, comma 3 del D.Lsg. 504/97 oltre le date previste per
la visita di leva;
-
in possesso del diploma di laurea o di titolo
equivalente, possono iscriversi a corsi di specializzazione, di
dottorato di ricerca, di perfezionamento nonchè scuole ad
ordinamento speciale post-laurea, solo dopo il 31 dicembre
perchè risultati vincitori dopo tale data;
-
pur possedendo i requisiti previsti dall'art.
2 o dall'art. 3 del D.Lgs. 504/97, non hanno chiesto il beneficio
del ritardo perchè nella posizione di:
-
a. non soggetti alla leva;
-
b. non obbligati alla ferma di
leva;
-
c. dispensati dal presentarsi alle
armi;
-
d. rinviati ai sensi degli artt. 88-89-90 del
D.P.R. 237/1964.
D. DOCUMENTAZIONE DA
ALLEGARE:
-
Per gli studenti iscritti a corsi di
istruzione secondaria di II grado, la dichiarazione sostitutiva di
certificazione da cui risulti l'iscrizione all'anno scolastico in
corso;
-
Per gli studenti universitari che presentano
la 1^ istanza, dichiarazione sostitutiva di certificazione da cui
risulti l'immatricolazione/iscrizione ad istituto universitario o
istituto superiore, statale o legalmente riconosciuto;
-
Per gli studenti universitari o ad essi
equiparati che presentano la 2^ o le successive richieste,
dichiarazione sostitutiva di certificazione da cui risulti
l'iscrizione e gli esami superati nel corso dell'anno
solare;
-
Per gli iscritti ai corsi di formazione
professionale, dichiarazione sostitutiva di certificazione da cui
risulti l'iscrizione e la natura giuridica del corso;
-
Per gli iscritti a corsi successivi alla
laurea, dichiarazione sostitutiva di certificazione da cui risulti
l'iscrizione e, negli anni successivi, anche il superamento durante
l'anno solare degli esami previsti nel piano
formativo.
NOTE:
-
il giovane che non ha ancora perfezionato
l'iscrizione/immatricolazione ad uno dei corsi indicati al
precedente punto B. può riservarsi di presentare o inviare la
relativa dichiarazione sostitutiva di certificazione entro i
termini previsti dalla legge. In tal caso egli è ammesso con
riserva al beneficio, la cui piena efficacia è così
subordinata alla condizione della presentazione o invio, non oltre
i citati termini, della predetta
dichiarazione;
E. INFORMAZIONI INERENTI IL BENEFICIO
DEL RITARDO:
I requisiti appena accennati sono validi fino al
31 dicembre 2003,perchè a decorrere dal 1 gennaio 2004,
così come stabilito dall'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 215/2001,
occorrerà essere in possesso dei seguenti requisiti:
Prima richiesta
|
iscrizione a corso universitario |
Seconda richiesta |
superamento di 4 esami previsti dal piano di
studi |
Terza richiesta |
superamento di 8 esami previsti dal piano di
studi |
Quarta richiesta e successive |
superamento di ulteriori 4 esami previsti dal piano di studi per
anno rispetto alla terza richiesta e alle
successive |
-
Il ritardo previsto per gli studenti di scuola
media superiore può essere concesso ai cittadini che non hanno
compiuto il 22° anno di età e, comunque, per non più
di tre volte.
-
Il ritardo previsto per i cittadini che
frequentano corsi di istruzione universitaria di diploma o di
laurea presso università statali o legalmente riconosciute
può essere concesso:
-
fino al compimento del 25° anno di
età, per i corsi di tre anni;
-
fino al compimento del 26° anno di
età, per i corsi di quattro anni;
-
fino al compimento del 27° anno di
età, per i corsi di cinque anni;
-
fino al compimento del 28° anno di
età, per i corsi di più di cinque
anni.
-
Il ritardo non può essere concesso agli
studenti universitari che hanno fruito per tre volte del beneficio
durante gli studi medi superiori.
-
Il ritardo previsto, per i giovani in possesso
del diploma di laurea, iscritti al corso di specializzazione, di
perfezionamento o di dottorato di ricerca, nonché a scuola ad
ordinamento speciale post-laurea, attivati o istituiti presso
università statali o legalmente riconosciuti può essere
concesso fino al compimento del 29° anno di
età.
-
Se gravi ragioni hanno causato la sospensione
degli studi universitari durante l'anno in corso, la relativa
documentazione giustificativa dovrà essere allegata alla
domanda ed inviata al Distretto Militare entro il 31 dicembre
(soltanto per gli universitari immatricolati nell'anno accademico
1997/98 e precedenti).
-
I giovani che frequentano l'ultimo anno di
corso di istruzione secondaria superiore e intendono essere avviati
alle armi quanto prima, devono presentare al Distretto Militare di
appartenenza apposita domanda. Ciò non preclude loro la
possibilità di chiedere ulteriore ritardo. Al di fuori di tale
ipotesi coloro che rinunciano espressamente al beneficio di ritardo
non possono più in seguito fruirne.
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