AUTENTICAZIONI
AUTENTICAZIONE DI FIRME
E' l'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive.
Esenzione dall'autenticazione di firma
Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di
notorietà rivolte ad una pubblica
Amministrazione o ad un gestore di
servizio pubblico non devono essere autenticate,
ma sottoscritte davanti al dipendente addetto,
oppure presentate o inviate allegando la
fotocopia di un documento di identità.
AUTENTICAZIONE DI COPIE
E' l'attestazione di
conformità con l'originale, scritta alla fine della copia, a
cura del pubblico ufficiale autorizzato.
L'autenticazione può essere fatta dal pubblico ufficiale dal
quale è stato emesso o presso il quale è depositato
l'originale, o al quale deve essere prodotto, nonché da un
notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario
incaricato dal Sindaco.
Nel caso in cui l'interessato debba presentare alle amministrazioni
o ai gestori di pubblici servizi copia autentica di un documento,
l'autenticazione può essere fatta dal responsabile del
procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere
la documentazione.
Modalità alternative all'autenticazione di
copia
L'autenticazione di copia può essere sostituita da
dichiarazione di conformità all'originale effettuata con
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e, se rivolta
ad una pubblica Amministrazione o ad un gestore di servizio
pubblico non deve essere autenticata, ma
sottoscritta davanti al dipendente addetto, oppure
presentata o inviata allegando la fotocopia di un
documento di identità. In questo caso non è dovuta
l'imposta di bollo.
La dichiarazione può essere apposta in
calce alla copia stessa.