AUTOCERTIFICAZIONI
CHE COS'E'
E' la possibilità dichiarare tutta una serie di fatti o dati personali in sostituzione deIle certificazioni corrispondenti.
Si divide in “dichiarazioni sostitutive di certificazioni” e in “dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà”
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI.
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DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO NOTORIO
Tutti gli stati, le qualità personali ed i fatti non previsti nell’elenco delle autocertificazioni, possono essere comprovati mediante la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
Se diretta ad una Amministrazione pubblica o ad un gestore di pubblico servizio la firma non va autenticata, ma va allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento.
Se diretta ad un privato la firma va invece autenticata e sconta l’imposta di bollo.
MODALITÀ’
Le autocertificazioni sono sottoscritte dall’interessato, ma non necessitano di autenticazione di firma o di qualsiasi altro timbro, ad esclusione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dirette ad un privato.
DESTINATARI:
Sono OBBLIGATI ad accettare l’autocertificazione:
Amministrazioni pubbliche (es.: Comune, Provincia, Regione, Questura, Prefettura, Motorizzazione, ASL, INPS, scuole, INAIL. ?ecc).
Gestori di servizi pubblici (es.: Enel, Telecom, Metano, Poste, ?ecc.)
Possono accettare l’autocertificazione, ma non sono obbligati:
Privati (es.: Banche, Assicurazioni, ecc.)
BOLLO E DIRITTI
Le autocertificazioni sono esenti da qualsiasi imposta o diritto, ad esclusione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dirette a privati e per le quali viene richiesta l’autenticazione della firma.
IMPEDIMENTO ALLA SOTTOSCRIZIONE E ALLA DICHIARAZIONE
La dichiarazione di chi non sa o non può firmare per impedimenti fisici è raccolta da un pubblico ufficiale. (Rivolgersi all’Ufficio Anagrafe)
La dichiarazione di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo per ragioni di salute, è sostituita dalla dichiarazione resa al pubblico ufficiale dal coniuge o dai figli o altro parente fino al 3° grado.
STRANIERI
Gli stranieri extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, posso utilizzare l’autocertificazione e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà solo per i dati verificabili e certificabili in Italia da soggetti pubblici.
AUTENTICAZIONE DI FIRME
Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rivolte ad una pubblica Amministrazione o ad un gestore di servizio pubblico non devono essere autenticate, ma sottoscritte davanti al dipendente addetto, oppure presentate o inviate allegando la fotocopia di un documento di identità.
AUTENTICAZIONE DI COPIE
L’autenticazione di copia può essere sostituita da dichiarazione di conformità all’originale effettuata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e, se rivolta ad una pubblica Amministrazione o ad un gestore di servizio pubblico non deve essere autenticata, ma sottoscritta davanti al dipendente addetto, oppure presentata o inviata allegando la fotocopia di un documento di identità. In questo caso non è dovuta l’imposta di bollo.
ESIBIZIONE DOCUMENTI DI IDENTITA’ IN SOSTITUZIONE DELLE CERTIFICAZIONI
Per documento di identità si intendono: la CARTA D’IDENTITA’ e i documenti equipollenti: PASSAPORTO, PATENTE DI GUIDA, PATENTE NAUTICA, LIBRETTO DI PENSIONE, PORTO D’ARMI, OGNI ALTRA TESSERA DI RICONOSCIMENTO RILASCIATA DA UN’AMMINISTRAZIONE DELLO STATO E MUNITA DI FOTOGRAFIA.
II dati relativi a : cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza, attestati in documenti di identità in corso di validità, possono essere comprovati mediante esibizione dei documenti medesimi.
CERTIFICATI NON SOSTITUIBILI
Non possono essere sostituiti da autocertificazioni o dichiarazioni i: Certificati medici, sanitari, veterinari, di conformità CE, di marchi o brevetti.
CONTROLLI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI
Le Amministrazioni pubbliche ed i Gestori di pubblici servizi sono tenuti ad effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate.
Se emerge la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti.
Inoltre, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
CHE COSA DEVI FARE
Puoi recarti direttamente all'ufficio pubblico per consegnare l'autocertificazione oppure puoi inviarla per fax, per posta, via telematica o farla consegnare da altri. L'autocertificazione è resa valida dalla firma dell'interessato.