LE CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE
ATTENZIONE
Ai sensi dell’art. 15 della legge 12.11.2011 n. 183,
“Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 (autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto notorio). Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"»;”
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Le certificazioni anagrafiche attestano :
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Residenza
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Cittadinanza
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Stato famiglia
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Stato libero
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Esistenza in vita
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Vedovanza
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Iscrizione nelle liste elettorali
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Nascita
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Matrimonio
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Morte
Certificati contestuali
E’ possibile riunire in un unico certificato più condizioni (es.: residenza, stato famiglia, cittadinanza, ecc.)
Validità dei certificati
I certificati attestanti dati non modificabili (es.: nascita, morte) hanno validità illimitata
Tutti gli altri certificati hanno validità 3 mesi dalla data di rilascio.
Chi può richiederli
Le certificazioni possono essere richieste dall’interessato o da un componente della famiglia. Possono altresì essere richieste da chiunque previa identificazione del richiedente e compilazione di una domanda scritta.