I.C.I. - QUANDO PRESENTARE LA DICHIARAZIONE
La dichiarazione deve essere presentata entro i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi solo per gli immobili per i quali si sono verificate variazioni nel corso dell'anno precedente, ed in particolare:
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per gli immobili trasferiti;
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per gli immobili che sono stati adibiti (o hanno smesso di essere adibiti) ad abitazione principale;
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per gli immobili sui quali è stato costituito (o estinto) un diritto reale di usufrutto, uso o abitazione;
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per gli immobili che hanno perso (o acquistato) il diritto all'esenzione o all'esclusione all'imposta;
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per gli immobili che hanno cambiato caratteristiche (ad esempio, un terreno agricolo divenuto area fabbricabile oppure un'area fabbricabile sulla quale è terminata la costruzione del fabbricato).
Ai sensi della L. 383/2001, per le successioni aperte a partire dal
25/10/2001, gli eredi e i legatari che abbiano presentato la
dichiarazione di successione contenente beni immobili, non sono
obbligati a presentare la dichiarazione ai fini ici, in quanto
sarà cura degli uffici delle entrate che hanno ricevuto la
dichiarazione di successione trasmetterne una copia ai comuni
competenti.
La dichiarazione va consegnata direttamente al Comune oppure
può essere spedita in busta bianca, a mezzo di raccomandata
postale senza ricevuta di ritorno all'Ufficio Tributi del
Comune.
La spedizione può essere effettuata anche dall'estero, con
raccomandata postale o altro mezzo equivalente dal quale risulti
con certezza la data di spedizione.