I.C.I. - QUANTO SI DEVE PAGARE
L'imposta si determina applicando alla base
imponibile, e cioè al valore calcolato nel modo indicato al
paragrafo precedente, l'aliquota stabilita dal Consiglio
Comunale.
L'imposta deve essere calcolata sulla base dei mesi di
possesso nel corso dell'anno; il mese durante il quale il possesso
si è protratto per almeno 15 giorni è calcolato per
intero.
Detrazioni e riduzioni di imposta
La detrazione comunale di €.104,00,
rapportati all'effetivo periodo in cui si realizza la
destinazione ad abitazione principale, si applica
solamente alle unità immobiliari appartenenti alle categorie
catastali A01, A08 e A09.
Se l'immobile costituisce contemporaneamente abitazione principale
di più persone tenute al pagamento dell'Ici, la detrazione
va suddivisa tra loro in parti uguali.
Per i cittadini italiani residenti all'estero, la casa posseduta a
titolo di proprietà o usufrutto si considera "adibita ad
abitazione principale" a condizione che non risulti affittata.
Analoga possibilità è concessa agli anziani o
disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o
sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la
stessa non risulti locata (regolamento ICI art.7 comma 4).
Ai sensi dell'art. 59 comma 1, lett. e) del D.Lgs 15.12.1997 n, 446
le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti entro il
II° grado in linea retta o collaterale, sono
considerate abitazioni principali purché il parente vi
dimori abitualmente e ciò sia comprovato da residenza
anagrafica (Regolamento Ici art.7). A tali abitazioni è
applicata l'aliquota prevista per le abitazioni principali e la
detrazione prevista per le stesse. L'uso gratuito è provato
dall'assenza di locazione, accertata anche mediante dichiarazione
sostitutiva d'atto notorio. In ogni caso il beneficio, previsto per
l'uso gratuito, decorre dal giorno della presentazione della
comunicazione (fa fede la data del protocollo) su apposito modulo
predisposto dall'Ufficio Tributi (richiesta agevolazioni uso
gratuito).
Dal 1° gennaio 1999 l'aliquota ridotta prevista per
l'abitazione principale si applica anche ad una pertinenza
(Regolamento ICI - art.6)
In considerazione che il beneficio è esteso ad un'unica
unità immobiliare, anche non appartenente allo stesso
fabbricato, l'utente deve dichiarare (richiesta agevolazioni per la
pertinenza) gli estremi catastali dell'unità immobiliare
considerata pertinenza dell'abitazione e che l'unità
immobiliare non è locata.
Alla pertinenza si applica la detrazione ove prevista solo per la
quota non già assorbita dall'abitazione principale.