I.C.I. - COME SI DETERMINA IL VALORE DI UN IMMOBILE
Per calcolare l'ici bisogna prima di tutto
definire il valore tassabile, ossia quello che di norma si chiama
"base imponibile".
A questo fine occorre distinguere se si tratta di fabbricati,
dì aree fabbricabili o di terreni agricoli.
Per i fabbricati
La base imponibile è costituita dalla rendita risultante in
catasto al 1° gennaio dell'anno in corso aumentata del
coefficiente di rivalutazione (attualmente, il 5%) e moltiplicata
per un coefficiente diverso a seconda della categoria
catastale.
Il coefficiente per il quale va moltiplicata la rendita rivalutata
è uguale a:
-
100 per le abitazioni, gli alloggi collettivi e i fabbricati a destinazione varia (gruppi catastali A e C con esclusione delle categorie A/l0 e C/01);
-
140 per le unità immobiliari del gruppo catastale B;
-
50 per gli uffici, gli studi privati (categoria A/10) e gli alberghi, teatri, banche, ecc. (categoria D);
-
34 per negozi e le botteghe (categoria catastale C/01).
Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale "D" sforniti
di rendita, interamente appartenenti alle imprese e distintamente
contabilizzati, come base imponibile si assume il valore che
risulta dalle scritture contabili, debitamente aggiornato con i
coefficienti stabiliti ogni anno con decreto del Ministro
dell'Economia e delle Finanze.
Per i fabbricati di interesse storico / artistico il valore
è stabilito assumendo la rendita (ovviamente aumentata del
5%) determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di
minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona
censuaria nella quale è situato il fabbricato. Tale rendita
va moltiplicata per cento anche se il fabbricato è
classificato nella categoria A/10 o C/01 o nel gruppo D.
Per le aree fabbricabili
La base imponibile è costituita dal
valore commerciale al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce
l'imposta.
Il Comune, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 59,
lett.g del D.Lgs 15.12.1997 n° 446, può determinare
periodicamente detto valore. Il valore così determinato non
potrà essere rettificato con atti di accertamento, da parte
dell'ufficio tributi, qualora, il contribuente, lo prenda come base
per la valutazione della propria area fabbricabile (Regolamento
valore aree edificabili).
Con apposito regolamento, il comune ha introdotto l'istituto
dell'accertamento con adesione (D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, art 59,
lett.m). L'istituto, favorevole al contribuente, tende ad evitare
il contenzioso con l'Ente stesso (Regolamento accertamento con
adesione).
Per i terreni agricoli
La base imponibile è costituita dal reddito dominicale
risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno in corso,
aumentato del 25% e moltiplicato per 75.
I terreni agricoli compresi nel territorio del comune di Darfo
Boario Terme sono esenti dall'imposta comunale sugli immobili ai
sensi dell'art. 7 comma 1, lettera h, del D.Lgs n°
504/1992.