I.C.I. - CHI LA DEVE PAGARE
L'imposta deve essere pagata:
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da tutti coloro che possiedono fabbricati, aree fabbricabili come proprietari, oppure come titolari di diritti reali di godimento;
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dall'assegnatario degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (per gli immobili locati con patto di futura vendita);
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dal locatario finanziario (per gli immobili concessi in locazione finanziaria).
Nell'applicazione dell'imposta possono verificarsi diversi
casi:
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se l'immobile è posseduto da più proprietari, l'imposta deve essere ripartita proporzionalmente tra loro in base alle quote di proprietà, e versata separatamente;
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se l'immobile è gravato da un diritto reale di godimento, l'imposta deve essere pagata da chi gode di tale diritto, in proporzione alla sua quota. Per esempio, con un usufrutto del 25% l'imposta sarà a carico dell'usufruttuario per questa percentuale e del proprietario per il restante 75%, mentre se l'usufrutto è totale l'imposta è per intero a carico dell'usufruttuario;
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se l'immobile è in multiproprietà, l'Ici deve essere pagata dall'amministrazione, ma per la ripartizione bisogna verificare se la proprietà è ripartita per quota di possesso o per partecipazione societaria od azionaria. Nel primo caso il contribuente dovrà pagare in base alla quota attribuita; nel secondo caso l'imposta dovrà essere versata dalla società proprietaria dell'immobile.